Più che chiedere un equo compenso, bisognerebbe battersi per un “Compenso dignitoso!”.

Una sentenza emessa da un Giudice del lavoro di Milano il 06.04.2023, relativa alla vicenda che ha interessato una lavoratrice di Padova che percepiva, a discapito di qualunque previsione contrattuale (CCNL servizi fiduciari ossia vigilanza privata) ma anche costituzionale (art. 36: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”), una retribuzione oraria di € 3,96 e che si è conclusa con una condanna per il datore di lavoro a versare tutte le differenze retributive non percepite negli anni dalla dipendente.
È palese che l’articolo 36 della Costituzione italiana, quando dice “lavoratore”, non fa distingui e non sottintende un riferimento esclusivo ai lavoratori dipendenti, ma bensì, a qualsiasi tipologia di lavoratore che “ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”; infatti questo concetto è confermato dal precedente articolo 35 della Costituzione, quando dice: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.”
Da ciò, risulta palese che una retribuzione giusta e congrua debba riguardare qualsiasi categoria di lavoratore, quindi anche quelli autonomi, tra i quali, inequivocabilmente1, sono compresi anche gli AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO.
Se per le professioni ordinistiche, nonostante le tariffe professionali, sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli Ordini territoriali di esprimersi sulla liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali rese, la questione si complica invece per le professioni non ordinistiche, tra le quali quella di Amministratore di Condominio.
A fronte delle infinite responsabilità che incombono sull’Amministratore di Condominio, i compensi erogati all’intera categoria sono bassi, inadeguati e che in alcuni casi sono al limite della soglia di povertà per alcuni.
Se vera è la teoria, secondo la quale è il mercato che determina i prezzi, vera è altresì, la teoria contraria, secondo la quale, è l’offerta che determina i prezzi. Detto ciò, queste teorie sono ovviamente applicabili al mercato delle cose dei beni materiali, ma non di certo possono essere valide per l’Uomo e per il suo intelletto. Infatti, le professioni risultano essere prestazioni di opere di natura intellettuale, quindi non un bene materiale.

Questo aspetto, non è una mera invenzione di chi scrive, ma è soltanto una riflessione di chi sta scrivendo, e che si basa sul principio di un impegno intellettuale assunto su mandato, fatto da un soggetto a favore di terze persone che lo richiedono secondo Legge; un impegno professionale, certamente da retribuire equamente in funzione di un riconoscimento giusto e che dia, come previsto dalla Costituzione italiana, un’esistenza libera e dignitosa al professionista Amministratore di Condominio.
Infatti, una prova di ciò, sono le professioni ordinistiche regolamentate
È da dire, ad onore del vero, che l’attuale Governo ha mosso un primo passo che fa ben sperare sul fronte “dell’equo compenso” per i professionisti (con la speranza che non lascino ancora una volta irrisolto quello degli Amministratori di Condominio e di tutte le professioni non ordinistiche), pur se l’introduzione della recente riforma Cartabia ne ha bloccato l’iter legislativo a causa di alcune incompatibilità che ne hanno determinato il rinvio ad una nuova discussione alle Camere che dovrebbero pronunciarsi comunque in tempi brevi.
L’aspetto importante di questo primo passo è rappresentato dal fatto che, il tema dell’equo compenso viene esteso, oltre che alle professioni ordinistiche e protette, quindi regolamentate, anche a quelle non ordinistiche, anch’esse comunque regolamentate dalla legge 4/2013; tra le quali, è presente la professione di AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.

L’associazione Sindacale ABICONF, sindacato di Confcommercio Professioni, sta collaborando unitamente alle altre professioni non ordinistiche, con esponenti dell’attuale Governo italiano, per far sì che questa categoria professionale abbia riconosciuta una dignità, un merito ed un dignitoso emolumento. Agendo anche in contraddittorio, sul principio fissato dal disegno di Legge sull’equo compenso ai professionisti, cioè, che nessun lavoratore deve lavorare senza un giusto ed equo compenso, dovrà essere applicato anche nei rapporti tra privati, includendo senza limitazioni, l’intera platea dei soggetti privati, obbligati a corrispondere un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto ed alle caratteristiche della prestazione professionale. Soltanto in questo modo gli Amministratori di Condominio “Professionisti” troveranno retribuita in maniera congrua la loro attività.
È notizia di qualche giorno fa, che il sottosegretario sulle regole per i professionisti associativi, Massimo Bitonci, ha dichiarato che, “stanno lavorando alla definizione dei parametri che andranno a determinare l’equo compenso per le professioni non ordinistiche insieme alle forme aggregate delle associazioni professionali, udite al ministero delle Imprese e del made in Italy per giungere al necessario decreto ministeriale nel più breve tempo possibile“. Il sottosegretario al dicastero, Massimo Bitonci inoltre, in una nota spiega che L’equo compenso, riguarderà una moltitudine di differenti attività professionali considerando attentamente le varie peculiarità e specificità; restiamo quindi in attesa, di ulteriori sviluppi sulla definizione della normativa.