La durata del mandato di Amministratore di condominio è stabilita dall’art. 1129 comma 10 del Codice civile, il quale prevede che l’incarico abbia durata di un anno e si intenda rinnovato per eguale durata, salvo diversa previsione del regolamento condominiale contrattuale.
Questo significa che l’incarico si rinnova automaticamente per un altro anno, se non vi è una delibera di revoca o di nomina di un nuovo amministratore da parte dell’assemblea dei condomini.
Tuttavia, la norma non chiarisce se il rinnovo tacito possa avvenire una sola volta o più volte, e se sia necessario o meno il consenso espresso dei condòmini. Su questo punto, la giurisprudenza ha espresso orientamenti diversi, che possiamo riassumere in due tesi principali:
La tesi restrittiva, secondo cui il rinnovo tacito può avvenire solo una volta, e quindi dopo i primi due anni l’assemblea deve intervenire per confermare o revocare l’Amministratore in carica. Questa tesi si basa sul principio di rotazione degli incarichi e sulla necessità di evitare una cristallizzazione della gestione condominiale.
La tesi estensiva, secondo cui il rinnovo tacito può avvenire più volte, e quindi l’Amministratore resta in carica fino a quando non vi sia una delibera contraria dell’assemblea. Questa tesi si basa sul principio di continuità e di stabilità della gestione condominiale e sulla presunzione di consenso dei condòmini.
La questione non è ancora definitivamente risolta, e occorre attendere una pronuncia della Cassazione a sezioni unite che possa dirimere il contrasto giurisprudenziale.
La revoca dell’incarico di Amministratore di condominio può avvenire in qualsiasi momento, sia per giusta causa che senza giusta causa. La giusta causa si ha quando l’amministratore ha commesso gravi irregolarità, ha omesso o ritardato di presentare il rendiconto, ha violato le norme condominiali o ha perso i requisiti di legge. In questo caso, la revoca può essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, oppure può essere chiesta al giudice da uno o più condomini. La revoca per giusta causa comporta la cessazione immediata dell’incarico e l’obbligo di risarcire i provati danni causati al condominio.
La revoca senza giusta causa si ha quando l’assemblea decide di sostituire l’Amministratore senza che vi sia una motivazione specifica. In questo caso, la revoca può essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
La revoca senza giusta causa comporta il diritto dell’Amministratore a ricevere il compenso per l’attività svolta e il risarcimento del danno per la perdita dell’incarico, salvo che il contratto di mandato non disponga diversamente.
L’Amministratore di condominio è, dunque, una professione che richiede competenza, professionalità e aggiornamento, ma anche una professione che può essere soggetta a revoca in qualsiasi momento. Per questo, è importante che l’Amministratore svolga il suo incarico con diligenza, trasparenza e correttezza, e che i condòmini valutino con attenzione le sue prestazioni e le sue proposte. Un buon rapporto tra amministratore e condòmini è fondamentale per garantire il benessere e la tranquillità di chi vive in condominio.